Riduzione dei termini di accertamento e tracciabilità dei pagamenti

13/03/2026

Riduzione dei termini di accertamento e tracciabilità dei pagamenti
A cura di Monica Secco

Con la risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, effettuare pagamenti per l'acquisto di valori bollati tramite denaro contante, quindi attraverso strumenti non tracciabili, per importi superiori a 500 euro, non consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del D.Lgs 127/2015. Questo è il chiarimento fornito con la risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha anche riepilogato le condizioni per ottenere il beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva. 
 

Il quesito 

La Società istante intende effettuare in denaro contante pagamenti per l’acquisto di valori bollati, da riversare in cassa, di ammontare superiore a 500 euro, non accompagnati da fattura elettronica né da corrispettivo telematico. La Società chiede se l’acquisto rientri nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 127/2015 e, conseguentemente, se possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento da esso prevista a favore dei soggetti passivi Iva che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Essa ritiene che il pagamento in contanti di importi superiori ad euro 500 per l'acquisto di valori bollati, successivamente riversati nel conto cassa, non determini di per sé la decadenza dal beneficio della riduzione dei termini di accertamento IVA e delle imposte dirette, poiché la fattispecie in esame non rientrerebbe nel perimetro applicativo dell'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendosi qualificare tecnicamente come ''operazione'', in quanto attività priva di rilevanza ai fini IVA.

Risposta dell’Agenzia
L’Agenzia si discosta da tale interpretazione e chiarisce che nelle operazioni di valore superiore a 500 euro soggette all’obbligo di tracciabilità rientra la totalità delle attività realizzate nell’esercizio d’impresa, incluso l’acquisto di valori bollati. L’Agenzia quindi conclude che, indipendentemente dall'eventuale sussistenza degli ulteriori requisiti di legge “effettuare pagamenti per l'acquisto di valori bollati tramite denaro contante (quindi attraverso strumenti non tracciabili) per importi superiori a 500 euro integra di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015”.


Requisiti previsti dalla normativa

Ricordiamo che l’articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini Iva (articolo 57, comma 1, Dpr n. 633/1972) e delle imposte dirette (articolo 43, comma 1, Dpr n. 600/1973) per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi a operazioni di valore superiore a 500 euro.

I termini di accertamento oggetto di riduzione sono quelli previsti dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972 e dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 secondo cui gli avvisi relativi a rettifiche o accertamenti della dichiarazione Iva e delle imposte sui redditi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Perciò, la riduzione di 2 anni accorcia i termini di accertamento al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Quanto al requisito soggettivo, l'articolo 1 del medesimo decreto legislativo ammette al beneficio della riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento ai soggetti passivi IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Con riguardo ai requisiti oggettivi, il DM 2016 prevede che la riduzione dei termini di decadenza si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi Iva tenuti alla fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e non si applica se, nel periodo, il contribuente ha effettuato oppure ricevuto anche un solo pagamento con mezzi non tracciabili.

Pertanto, occorre: 
  • documentare tutte le operazioni attive poste in essere (cessioni di beni/prestazioni di servizi) tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
  • garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti e per tutti gli acquisti effettuati se di ammontare superiore a 500 euro (importo che deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte, oneri, etc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione) ;
  • indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.
La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3.


Mezzi idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti 

I mezzi idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti sono quelli individuati dall’art. 3 del DM 4 agosto 2016, ossia: 
 
  • bonifico bancario o postale, 
  • carta di debito o di credito, 
  • assegno bancario, circolare o postale recante clausola di non trasferibilità, 
Sono stati ritenuti ammissibili anche ricevute bancarie (RIBA) e MAV (cfr. risposta a interpello n. 404/2022). Con riferimento a strumenti diversi da quelli sopra elencati, sempre nell’Interpello 404/2022, l’Agenzia ha evidenziato che dal combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, del decreto attuativo, sembra potersi desumere la tassatività dell'elenco degli strumenti di pagamento.

L’Agenzia però ha sottolineato che è comunque possibile ammettere la riduzione dei termini in parola laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente “diversi”, in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all'articolo 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità. Su tali presupposti, quindi, ha ritenuto che le RIBA e i MAV essendo entrambi strumenti, che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all'articolo 3, comma 1, del decreto attuativo.

Parrebbe dunque che anche altri strumenti di pagamento diversi da quelli elencati dal DM, possano essere considerati idonei purché soddisfino i requisiti di tracciabilità come sopra delineati dell’Agenzia, e cioè:
 
  • transitano a mezzo di intermediazione bancaria,
  • contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento,
Come sopra evidenziato una delle condizioni per fruire dell’agevolazione resta quella di comunicare la sussistenza dei relativi requisiti nella dichiarazione dei redditi, con riguardo a ciascun periodo d’imposta. Occorre barrare la specifica casella presente nel modello pena la perdita di efficacia dell’agevolazione (art. 4 del DM 4 agosto 2016).


Riduzione dei termini di accertamento ed interferenze con le dichiarazioni integrative a favore artt. 2 e 8 del DPR 322/1998

Le norma sui termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore fanno espresso riferimento agli articoli di decadenza quinquennale sulla decadenza dell’attività di accertamento.

Gli artt. 2 e 8 in commento prevedono infatti che, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del dlgs 472/1997, n. 472 (ravvedimento operoso) le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive ed IVA, possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del DPR 600/1973, n. 600 e  57 del DPR 633/1972 (decadenza quinquennale).

E’ poi l’art. 3 del Decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, stabilisce che il termine decadenziale di cui agli art. 43 e art. 57 sono ridotti di 2 anni per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti.

“Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”.

Visto il rimando normativo effettuato dalle norme, ricorrendone i presupposti ed avendo effettuato l’opzione, la riduzione dei termini dell’accertamento ridotta di 2 anni si riverbera anche sui termini per poter presentare la dichiarazione integrativa a favore. Viene quindi ridotta di 2 anni anche la possibilità di correggere errori che hanno portato ad indicare nei periodi d’imposta precedenti un maggior reddito o debito d’imposta o l’evidenziazione di un minor credito spettante.

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