Sul diritto di voto dei cessionari dei crediti nel concordato fallimentare

17/02/2025

Sul diritto di voto dei cessionari dei crediti nel concordato fallimentare
Approfondimento del nostro Giorgio Aschieri, su ALL IN Giuridica di SEAC.
Il caso
Il Tribunale di Milano omologava un concordato fallimentare nonostante il parere dissenziente di circa il 70% dei creditori chirografari costituiti da società di cartolarizzazione (cessionarie di crediti chirografari già ammessi al passivo), non ritenendone valide le dichiarazioni di dissenso.
Su reclamo delle società di cartolarizzazione e della loro mandataria, la Corte d'Appello annullava il decreto di omologa del concordato fallimentare, sostenendo una interpretazione estensiva dell'art. 127, comma 7, L. fall. (in forza del quale i trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari). In base a tale interpretazione, la nozione di intermediari finanziari esclusi dal divieto si estenderebbe anche alle società di cartolarizzazione, che pertanto sarebbero state legittimate al voto.
Contro il decreto della Corte d'Appello, sono stati proposti ricorso in Cassazione, cui hanno fatto seguito controricorsi e ricorso incidentale. Il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza, ritenendosi di valenza nomofilattica la questione relativa alla esatta interpretazione dell'art. 127, comma 7, L. fall., con particolare riferimento alla possibilità di includere tra i soggetti abilitati al voto le società di cartolarizzazione cessionarie in blocco dei crediti deteriorati, sebbene non iscritte nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.

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