TAR Lazio: niente payback senza fatturato di dispositivi medici

Il caso
Lo Studio ha assistito, nell’ambito di un collegio difensivo con Daniele Giacomazzi, una società operante nel settore dermocosmetico, coinvolta nel meccanismo di payback relativo ai dispositivi medici.

La società era stata inserita tra i soggetti tenuti al ripiano della spesa sanitaria regionale per gli anni 2015–2018, nonostante l’assenza di forniture di dispositivi medici, trattandosi esclusivamente di prodotti cosmetici.

La questione giuridica
Il contenzioso ha posto al centro non il mero calcolo delle somme dovute (quantum), ma la stessa legittimità dell’inclusione dell’impresa tra i soggetti obbligati (an del potere amministrativo).

In particolare, è stata contestata la possibilità per l’amministrazione di applicare il meccanismo di payback in assenza di un effettivo fatturato riconducibile a dispositivi medici.

La decisione
Con le sentenze “gemelle” nn. 10199-10200-10201/2026, il TAR Lazio ha chiarito che:
  • l’obbligo di payback sorge esclusivamente in presenza di un fatturato effettivamente riferibile a dispositivi medici;
  • è esclusa qualsiasi estensione automatica del meccanismo ad altre categorie di prodotti;
  • l’attività amministrativa richiede una verifica sostanziale dei presupposti legali, e non si esaurisce in operazioni meramente ricognitive o contabili;
  • la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto incide sull’esercizio del potere autoritativo.

La pronuncia segna inoltre un rilevante superamento dell’orientamento espresso dallo stesso TAR Lazio nel 2025, che aveva ricondotto tali attività nell’alveo della giurisdizione ordinaria.

L’esito
Accertata l’assenza di qualsiasi fatturato relativo a dispositivi medici nel periodo considerato, il TAR Lazio ha:
  • annullato i provvedimenti regionali impugnati;
  • escluso la sussistenza dei presupposti legali per l’applicazione del payback.

Valore della decisione
La pronuncia assume particolare rilievo in quanto:
  • ribadisce la natura non automatica del meccanismo di payback;
  • rafforza il principio della necessaria verifica sostanziale dei presupposti;
  • delimita in modo rigoroso l’ambito oggettivo della disciplina;
  • chiarisce i confini tra potere amministrativo e attività meramente contabile, con rilevanti implicazioni sul piano della giurisdizione.
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