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Effetti della violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni nella Risposta a interpello n. 145 del 22.3.2022
Effetti della violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni nella Risposta a interpello n. 145 del 22.3.2022
28/03/2022
A cura di Chiara Chirico
Con riposta a interpello n. 145 del 22 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate si occupa degli effetti della violazione della ripartizione della potestà impositiva fissata nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Viene in particolare affermato che la pretesa impositiva avanzata dall'Amministrazione finanziaria di uno Stato (nel caso di specie il Kazakistan) che non sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni preclude sia il credito d'imposta per l’impresa italiana di cui all'articolo 23 del Trattato, che presuppone la corretta applicazione del Trattato, sia il rimborso da parte del fisco italiano ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione, poiché detto onere grava sullo Stato che ha prelevato le imposte in violazione del Trattato.
I rimedi indicati dall’Agenzia delle Entrate per eliminare la doppia imposizione sono quindi l’attivazione della domanda di rimborso presso le autorità estere e l’avvio della procedura amichevole ai sensi dell'articolo 25 del Trattato, lamentando un'imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.
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