Le SS.UU sciolgono il contrasto giurisprudenziale sui poteri e i limiti della CTU

05/04/2022

Le SS.UU sciolgono il contrasto giurisprudenziale sui poteri e i limiti della CTU
A cura di Nicolò Pavan

Con l’ordinanza n. 3086 del 01/02/2022 le SS.UU. della Suprema Corte si sono pronunciate su di un caso che riguarda i possibili vizi della consulenza tecnica d’ufficio.

Nel caso di specie, il Tribunale in primo grado aveva disposto una CTU e, sulla base delle risultanze emerse, rimetteva in decisione. Impugnata la Sentenza di primo grado veniva, infine, proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi in uno dei quali parte ricorrente lamentava che il nominato CTU sarebbe incorso in violazione per aver esteso il raggio della cognizione peritale oltre i limiti demandategli all’atto del conferimento dell’incarico.

Le Sezioni Unite, nel pronunciarsi, hanno mediato tra i diversi orientamenti contrastanti ove l’uno ritiene che tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica, ivi compresa quella relativa al caso di specie, ai sensi dell’art. 157 comma 2 c.p.c., dovevano essere fatte valere dalla parte interessata nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate (Cass., Sez. III, 15/06/2018, n. 15747); l’altro, in contrapposizione, ritiene che lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum della controversia o l’acquisizione da parte dell’ausiliare di elementi di prova, in violazione del principio dispositivo, cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come “nullità a carattere assoluto”, rilevabile d’ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti (Cass., Sez. III, 6/12/2019, n. 31886).

Le SS.UU., in conclusione, definito il fatto principale quale fatto posto a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti, nel tentativo di sciogliere il contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che in materia di CTU, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.

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