Lo studio
Profilo
Dove siamo
Recruitment
Servizio clienti
professionisti
Network
aree di attività e dipartimenti
Company Law e Operazioni straordinarie
Consulenza Tributaria Corporate
Difesa tributaria
Internazionalizzazione d’Impresa
Ristrutturazioni e Assistenza nelle Crisi d'Impresa
Patrimoni e Wealth Advisory
Compliance amministrativa societaria
Consulenza legale e contrattuale
Attività e Servizi Fiduciari
Enti Pubblici e Diritto Amministrativo
Digital Advisory
Approfondimenti
News
Eventi
Pubblicazioni
Focus
La Divulgazione Professionale
SuperBonus 110%
Covid-19
Lo studio risponde
en
it
Approfondimenti
>
News
>
Le SS.UU sciolgono il contrasto giurisprudenziale sui poteri e i limiti della CTU
Le SS.UU sciolgono il contrasto giurisprudenziale sui poteri e i limiti della CTU
05/04/2022
A cura di Nicolò Pavan
Con l’ordinanza n. 3086 del 01/02/2022 le SS.UU. della Suprema Corte si sono pronunciate su di un caso che riguarda i possibili vizi della consulenza tecnica d’ufficio.
Nel caso di specie, il Tribunale in primo grado aveva disposto una CTU e, sulla base delle risultanze emerse, rimetteva in decisione. Impugnata la Sentenza di primo grado veniva, infine, proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi in uno dei quali parte ricorrente lamentava che il nominato CTU sarebbe incorso in violazione per aver esteso il raggio della cognizione peritale oltre i limiti demandategli all’atto del conferimento dell’incarico.
Le Sezioni Unite, nel pronunciarsi, hanno mediato tra i diversi orientamenti contrastanti ove l’uno ritiene che tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica, ivi compresa quella relativa al caso di specie, ai sensi dell’art. 157 comma 2 c.p.c., dovevano essere fatte valere dalla parte interessata nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate (Cass., Sez. III, 15/06/2018, n. 15747); l’altro, in contrapposizione, ritiene che lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum della controversia o l’acquisizione da parte dell’ausiliare di elementi di prova, in violazione del principio dispositivo, cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come “nullità a carattere assoluto”, rilevabile d’ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti (Cass., Sez. III, 6/12/2019, n. 31886).
Le SS.UU., in conclusione, definito il fatto principale quale fatto posto a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti, nel tentativo di sciogliere il contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che in materia di CTU, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
Pubblicazioni/Eventi Directory:
Consulenza Legale e Contrattuale
Pubblicazioni Nicolò Pavan
<
Il nuovo testo dell’art. 20 del TUR al vaglio della Corte di Giustizia
>
Effetti della violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni nella Risposta a interpello n. 145 del 22.3.2022
News
Pubblicazioni/Eventi Directory
Case history
Privacy
Site map
Condividi su:
Copyright © 2009-2025 Studio Righini
Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italy
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via Monte di Pietà, 19 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 45472804
p.i. 02475410235
[Privacy e Cookie Policy]
x
Questo sito web utilizza i cookie. Maggiori informazioni sui cookie sono disponibili a
questo link
. Continuando ad utilizzare questo sito si acconsente all'utilizzo dei cookie durante la navigazione.