Procedure concorsuali - Note di credito IVA con termini di emissione anticipati ma solo per il futuro

01/06/2021

Procedure concorsuali - Note di credito IVA con termini di emissione anticipati ma solo per il futuro
A cura di Monica Secco

Il decreto Sostegni-bis inserisce importanti modifiche sul momento di emissione delle note di variazione Iva in presenza di procedure concorsuali.

Viene finalmente anticipata al momento dell’apertura delle procedure concorsuali la facoltà del creditore di emettere la nota di variazione Iva avvicinando cosi, dopo lunghe critiche, la normativa interna alla direttiva Iva comunitaria.

La decorrenza della nuova normativa è però collegata solo all’apertura delle nuove procedure concorsuali; pertanto per le procedure già in corso resta applicabile il vecchio regime, ovvero la nota di variazione IVA potrò essere emessa solo alla chiusura della procedura.

Nello specifico la modifica interviene direttamente sull’art. 26 del Dpr 633/72 con l’inserimento del comma 3-bis.

Viene previsto il diritto del cedente/prestatore di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del R.D. n. 267/1942), o da quella di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (art. 67, comma 3, lettera d, R.D. n. 267/1942).

Pertanto, alla luce di queste modifiche, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, si consente di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione. Qualora il debito venga successivamente pagato, anche solo parzialmente, il cedente/prestatore deve emettere una nota di variazione in aumento.

Resta da verificare come l’Agenzia interpreterà il disposto di tale comma con riferimento ai termini per l’emissione della nota di variazione e del conseguente diritto alla detrazione.

La norma infatti letteralmente stabilisce che il committente/prestatore ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione “a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale (…)”. Dal dettato normativo parrebbe che la nota di variazione possa essere emessa dalla data di apertura della procedura concorsuale e fino alla sua conclusione (“a partire dalla data”), senza che la data di apertura possa costituire il solo presupposto per l’emissione e la conseguente detrazione ai sensi dell’art. 19. La data di apertura della procedura non dovrebbe quindi costituire l’unico riferimento e non dovrebbe comportare la decadenza del medesimo diritto di rettifica se sono bypassati i termini previsti dall’art. 19.

L’altra novità prevista è che l’Iva non pagata dal debitore non grava sulla procedura concorsuale, nel senso che l’organo della procedura non deve procedere all’annotazione nel registro delle vendite. In altre parole, mentre il cedente/prestatore recupera l’Iva corrispondente al corrispettivo non riscosso, la procedura non ne diventa specularmente debitrice nei confronti dell’Erario, sicché è quest’ultimo a farsi carico dell’imposta non versata.
 

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