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Revamping impianto, no all'IVA agevolata
Revamping impianto, no all'IVA agevolata
12/10/2021
A cura di Monica Secco
Aliquota IVA applicabile al rifacimento di una centrale già esistente che produce energia elettrica e calore (revamping/rinnovamento)
L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’
Interpello n. 692/2021 dell’8 Ottobre 2021
, ha esaminato il trattamento ai fini dell’aliquota IVA applicabile alle operazioni concernenti l’ammodernamento strutturale di una centrale già esistente che produce energia elettrica e calore (c.d. “revamping” o rinnovamento).
Secondo l’Agenzia, nel caso specifico esaminato, l'ammodernamento (revamping) di una centrale non può usufruire dell'IVA agevolata del 10%, i
n quanto trattasi di manutenzione straordinaria e non di costruzione ex novo.
La questione analizzata riguarda il revamping di un impianto costituito da una centrale di trigenerazione, che produce energia elettrica, termica e frigorifera per un'azienda. Lo stesso impianto, attraverso una rete di teleriscaldamento, fornisce calore a una società che gestisce la fornitura per il riscaldamento di un quartiere limitrofo all'impianto e fornisce anche acqua calda e refrigerata ad un'altra utenza minore.
La questione esaminata verte sull’interpretazione del nn. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota del 10%, fra gli altri, agli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare, fotovoltaica ed eolica”.
L’Agenzia evidenzia che ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del citato n. 127-septies deve trattarsi della realizzazione ex novo delle opere indicate al n. 127-quinquies e non della semplice sistemazione, miglioria o modifica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento delle medesime (cfr. risoluzioni n. 397666 del 26 luglio 1985 e n. 202 del 19 maggio 2008).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso prospettato, dal contratto di appalto per la realizzazione dei lavori, emerge come l’intervento di “revamping” non riguarda una nuova unità di cogenerazione abbinata a rete di teleriscaldamento, ma si caratterizzi nella sostituzione di alcuni componenti dello stesso impianto (sostituzione di 3 motori e alternatori e di 2 gruppi frigoriferi ad assorbimento), al fine di ottimizzare i consumi e di migliorare il risparmio energetico.
Secondo l’Agenzia, i lavori in oggetto, ancorché effettuati nell'ambito di un ampliamento del precedente impianto, non possono definirsi come interventi di costruzione ex novo di un nuovo impianto, ma rientrano - come peraltro affermato dalla stessa Società -
nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria
(i lavori sono effettuati nell'ambito di una CILA o di una SCIA edilizia che inquadra l'intervento come manutenzione straordinaria).
In tale fattispecie non trova perciò applicazione l’aliquota IVA del 10% prevista dai nn. 127-quinquies, 127-sexies e 127- septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Non trovando nemmeno applicazione le disposizioni di cui ai numeri 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, secondo i quali godono dell’aliquota IVA del 10% solo gli interventi di “restauro e risanamento conservativo”, di “ristrutturazione edilizia” o di “ristrutturazione urbanistica”, previsti dall’art. 3 comma 1 lett. c), d), f) del DPR 380/2001.
Nel caso in esame, trattandosi di manutenzione straordinaria l’Agenzia conclude per l’applicazione dell’IVA in misura ordinaria.
Leggi la risposta all'Interpello
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