La
Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9743 del 25 marzo 2022 conferma che gli
atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, ex art. 67, co. 3, lettera d) L.F., sono
esenti da azioni revocatorie fallimentari solo nel momento in cui il
giudice abbia preventivamente effettuato una valutazione circa
l’idoneità del piano stesso a consentire il
risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e che la predetta valutazione presuppone la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità della situazione aziendale, quali elementi sui quali una consimile valutazione non può che fondarsi.
Leggi la news completa