Con l’ordinanza n. 26618 depositata il 09/09/2022, la
Corte di Cassazione esclude che il mero
richiamo alla cessazione dell’attività commerciale esercitata nei locali oggetto di
locazione di un’immobile urbano, adibito
ad uso diverso da quello di abitazione, possa
integrare un grave motivo che, ai sensi dell’art. 27, u.c., della L. n. 392 del 1978,
legittima il conduttore a recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale con il locatore.
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