A cura di Marco Bevilacqua La
Cassazione con la recente sentenza n. 3268/2022, ha statuito che l’
Amministrazione finanziaria
può, in pendenza dei termini per l’appello, annullare in autotutela sostitutiva, entro i termini di decadenza, un atto già annullato dal giudice tributario. Ed in tal caso, ad avviso della Corte,
la decisione di primo grado, ove non tempestivamente impugnata, è da ritenersi caducata per effetto della cessazione della materia del contendere e
non acquisisce efficacia di giudicato sostanziale, con conseguente impossibilità d’invocare il giudicato esterno.