A cura di Veronica Pagliarini La
Suprema Corte con la recentissima ordinanza del 12.1.2023 n. 756 si è espressa sul tema riguardante la
pignorabilità del credito del sindaco verso il cliente, anche se ad
incassare è lo studio associato. Nello specifico, ha affermato che il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questo dovuti dai suoi clienti
nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale. Con la citata pronuncia, la Suprema Corte afferma che anche in tali casi,
il cliente è debitore del singolo professionista e non dello studio associato, salvo che vi sia stata la cessione del credito.