A cura di Alessandro Dalla Sega Con Sentenza n.9528 del 04.04.2019 la Corte di Cassazione ha affermato il principio che "
il terzo in bonis non può eccepire, ex art. 56 comma 2 L.F., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui però il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso"; nel caso esaminato dalla Suprema Corte una società
in bonis, a fronte di un debito verso la società fallita, eccepiva in compensazione un proprio credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento ed acquistato mediante atto di cessione tra vivi dopo l'apertura della procedura.