A cura di Paolo Cagliari Con la pronuncia n.11748 del 3 maggio 2019, le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, quando viene fatta valere la garanzia dei vizi della cosa venduta, è il compratore che deve dimostrare l'esistenza di un difetto rilevante: può applicarsi il principio in base al quale, in caso di inadempimento, il creditore può limitarsi a provare la fonte del suo diritto e ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore la dimostrazione dell'avvenuto adempimento.