A cura di Marco Bevilacqua In presenza di cessione di bene immobile non ultimato ad una società, che lo ceda una volta ultimato ad altra che acquisti per ulteriore società utilizzatrice in leasing, la destinazione strumentale del bene configura la prima acquirente quale utilizzatrice finale, con fuoriuscita del bene dal circuito produttivo, e quindi la prima cessione è da ritenersi esente da IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 8-
ter del D.P.R. n. 633/1972 (Cass. n. 22138/2017).