A cura di Alberto Marcolungo Con la recente pronuncia del 03/09/2014 in tema di Concordato Preventivo il Tribunale di Modena ha statuito la necessità di una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, la quale non può esser inferiore al 5%. Al di sotto della soglia, secondo i giudici emiliani, la percentuale risulta sostanzialmente irrisoria, pertanto insufficiente a garantire una tutela minima alla minoranza dei creditori dissenzienti. Ne deriverebbe, pertanto, l’inammissibilità del concordato preventivo per insussistenza dei presupposti ex art. 161 L.F.