A cura di Marco Bevilacqua Secondo l’AIDC, in caso di procedure concorsuali il fornitore ha diritto ad emettere la nota di variazione IVA, ex art. 26, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972, anche prima della conclusione della procedura, quando l’importo fatturato si rivela in tutto o in parte non recuperabile, così da salvaguardare il principio della neutralità dell’IVA. L’emissione della nota di variazione può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita su crediti ex. art. 101, co. 5 del TUIR (cfr. AIDC, Norma di comportamento n. 192 del 26/02/2015).