A cura di Alessandro Dalla Sega Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 2 febbraio 2021, ha
negato l’efficacia di alcuni
pagamenti a fornitori effettuati da una
società in concordato – successivamente fallita – nel periodo intercorrente tra l’
ammissione alla procedura in bianco (articolo 161, co. 6 LF)
e l’omologazione. La concessione di un termine è funzionale a dare al debitore il tempo necessario per la predisposizione del piano, ma ciò non lo dispensa dal fornire indicazioni di base sulla strada che intende perseguire (ad esempio, piano in continuità diretta o indiretta o, invece, liquidatorio).