A cura di Simone Spiazzi Con ordinanza n. 10111 depositata il 16/04/2021, la Cassazione sancisce la
non prededucibilità del credito avente ad oggetto l’
indennità di esproprio di un immobile dovuta dalla società beneficiaria poi fallita, così come determinata da una sentenza in sede di opposizione alla stima. La sentenza non è opponibile alla massa fallimentare, poiché la liquidazione dell’indennità non si sottrae al principio di esclusività del concorso formale dei creditori, sancito dall’art. 52 l. fall., in forza del quale ogni pretesa deve essere fatta valere nelle forme previste per l’accertamento dello stato passivo.