A cura di Matteo TambaloCon la risposta n. 537/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di un conguaglio in denaro a fronte di un conferimento di partecipazioni in un’offerta pubblica di acquisto e scambio non si applica il realizzo controllato ex art. 177, comma 2, del Tuir. L’Agenzia ricorda che il realizzo controllato è legato al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento, pertanto il riferimento esclusivo al parametro valutativo dell'incremento del patrimonio netto realizzato dalla conferitaria, non consente di ricondurre nel 177, comma 2, TUIR uno scambio azionario mediante conferimento a cui si aggiunge un corrispettivo in denaro ad integrazione delle azioni ricevute dal conferente.