A cura di Viviana Rotella
Con la sentenza n. 377 del 13.1.2020, la Corte di Cassazione conferma l’indirizzo interpretativo consolidato secondo cui il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge, convivente con i figli non autosufficienti, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente, per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni. Tale provvedimento è opponibile anche alla curatela del fallimento del coniuge proprietario dell’immobile.