A cura di Giorgio Aschieri In sede di conversione in legge (n.40/2020) del “Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020) è stato tra l’altro inserito l'art. 9 co. 5-bis: le imprese che, entro il 31.12.2021, hanno ottenuto il termine per la domanda prenotativa di concordato (il c.d. “concordato in bianco”) o quello dell’automatic stay antecedente all’omologa dell’accordo di ristrutturazione, possono rinunciare alla relativa procedura, predisponendo un piano di risanamento ex art.67 L.F., che sarà poi pubblicato nel Registro delle Imprese. Verificata la completezza e la regolarità della procedura, il Tribunale dichiarerà l'improcedibilità del ricorso originario.
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