A cura di Matteo Tambalo Il Trib. di Roma (sent. 1880/18) ha precisato che nelle srl non si applica in via analogica l’art. 2367 c.c. relativamente alla richiesta, da parte dei soci al Tribunale, di convocazione dell’assemblea. L’art. 2479 co. 1 c.c., relativo alle srl, si è ritenuto che sia da interpretare nel senso che i soci rappresentanti almeno 1/3 del capitale, potendo sottoporre argomenti alla discussione dell’assemblea, possono convocare direttamente la stessa su tali argomenti, qualora consti l’inerzia degli amministratori a seguito della richiesta agli stessi di procedere alla convocazione.