A cura di Matteo Tambalo Nelle Spa "chiuse" (ossia quelle che non hanno azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante) le azioni proprie, per le quali è sospeso il diritto di voto ai sensi del'art. 2537ter c.c., sono incluse nel computo ai fini sia del
quorum costitutivo sia del
quorum deliberativo dell'assemblea. Invece, nelle spa "aperte" le azioni proprie si considerano per il calcolo del solo
quorum costitutivo non computandosi per il calcolo del
quorum deliberativo. Questo quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella Sentenza 2.10.2018 n. 23950.