A cura di Matteo Tambalo La Cassazione (sent. n. 16291/2018), ha stabilito che, nel caso in cui i soci finanziatori di una spa si trovino in una "posizione concreta simile a quella dei soci finanziatori della srl", si applica l'art. 2467 c.c. in tema di postergazione del credito dei soci finanziatori rispetto alle ragioni degli altri creditori sociali. Il principio sancito da tale norma risulterebbe estensibile alle spa, qualora, in concreto, per le modeste dimensioni della società o per la sua particolare essenza (capitale sociale concentrato in una compagine ristretta o famigliare), si riproduca la situazione tipica delle srl.