A cura di Matteo Tambalo Secondo quanto deciso dal Tribunale di Roma (sent. 13/02/2018), nelle società in accomandita semplice il socio accomandante non ha facoltà di accedere integralmente alla documentazione sociale, in quanto, i poteri di controllo riconosciuti a tale tipologia di socio non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dell'art. 2261 c.c. per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull'amministrazione, ma sulla esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall'altra, è consentito solo al termine dell'esercizio sociale.