A cura di Matteo Tambalo Il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto ammissibile, per il socio accomandante, intraprendere l’azione cautelare ex art. 700 c.p.c., volta alla revoca dell’amministratore, ritenendo che sia applicabile la revoca per via giudiziaria delineato per la società semplice dall’art. 2259 c.c. anche laddove la stessa sia richiesta nei confronti dell’unico socio accomandatario/amministratore. Nel caso di specie, l’A.G.ha la facoltà di disporre la nomina di un amministratore giudiziario al fine di rendere effettiva la tutela cautelare, evitando la paralisi completa dell’attività sociale.