A cura di Alberto Marcolungo L’art. 9 DL 83/15 introduce per le imprese esposte prevalentemente verso banche ed altri intermediari finanziari (almeno il 50% dell’indebitamento complessivo) una forma di “estensione dell’efficacia” degli accordi provvisori di
standstill tra di esse raggiunti. In questi casi, la moratoria ha effetto anche nei confronti delle banche non aderenti, purché un professionista attesti “
l’omogenità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati alla moratoria” e questi ultimi siano stati informati della trattativa e siano stati messi in condizioni di parteciparvi.