A cura di Matteo Tambalo Il Tribunale di Milano (sent. 9301/15) ha stabilito che l’ipotesi di patto leonino, contraria al disposto inderogabile dell’art. 2265 c.c., ricorre solo nei casi in cui l’esclusione di un socio dalle perdite/ utili sia assoluta e costante e non risponda ad interessi meritevoli di tutela. In tal senso non è stato ritenuto realizzato un patto leonino a fronte di un’opzione
put collocata in una complessa operazione finalizzata a consentire l’integrazione tra società, nell’ottica di acquisire competitività nel mercato internazionale, e che presenti una durata limitata nel tempo.