A cura di Alberto Marcolungo Con la sentenza n.3324/2016 la Suprema Corte stabilisce che i pagamenti eseguiti dal debitore in Concordato Preventivo privi dell’autorizzazione del G.D. non determinano l’automatica revoca della Procedura ex art.173 L.F. Il Giudice, quindi, è tenuto ad accertare non solo la sussistenza di pagamenti in violazione della
par conditio creditorum, ma anche che tali pagamenti possano pregiudicare in concreto le possibilità di adempimento della proposta concordataria, determinando così un atto in frode ai creditori.