A cura di Elena Marsilio Il Tribunale di Milano con sent. 14890/2015 ribadisce la clausola di reciprocità per il diritto di seguito, così come previsto dall’art. 146 della l. sul diritto d’autore n. 633/1941; il diritto dell’autore di un opera d’arte e/o di un manoscritto a percepire una percentuale sul prezzo di ogni vendita dell’opera, successiva alla prima effettuata dall’autore stesso, è riconosciuto anche agli autori di Paesi non facenti parte dell’U.E.,
solo ove la legislazione del Paese estero preveda il diritto di seguito.