A cura di Matteo Tambalo Come precisato dall'A.d.E. (risposta n. 30/E del 6.02.2020) l’atto di divisione ereditaria, che non dà luogo a conguagli, sconta il registro dell’1% e le ipocatastali fisse, poiché, quando il valore di beni e diritti corrisponde alle quote spettanti agli eredi, non trattasi di atto traslativo. Al contrario, se la divisione realizza un’assegnazione di beni o diritti, per ciascun condividente, di valore eccedente quello spettante secondo la quota di diritto, si tratta di un atto traslativo, per cui l’atto si considera vendita per l’eccedenza, da tassare con le aliquote previste per i trasferimenti mobiliari e immobiliari.