A cura di Amedeo Cesaro Il “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” ha introdotto l’art. 17bis che prevede nuovi obblighi per il versamento delle ritenute fiscali (IRPEF e relative addizionali) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di un’opera o di un servizio, in relazione ai committenti sostituti d’imposta e residenti in Italia ai fini delle imposte dirette, che affidano a un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma”. Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere: i) sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro annui); ii) sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili.