A cura di Marco Bevilacqua La Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito che l’infalcidiabilità del credito IVA è stabilita, pur in via di eccezione, comunque da una norma speciale che regola la transazione fiscale (art. 182-ter L.Fall) e quindi essa non può trovare applicazione con riferimento alla fattispecie generale dei concordati preventivi senza transazione fiscale. Non è infatti logicamente corretto, per la Cassazione, ritenere che la predetta norma, processuale o sostanziale che sia, in quanto eccezionale nell’ambito di disciplina speciale, possa trovare applicazione “universale” (cfr. Cass. SS.UU. n. 26988/16).